Azienda

Professionalità ed esperienza trentennale, servizi progettati ed erogati in condizioni di massima sicurezza, adozione di organiche politiche per la qualità, significativa disponibilità di mezzi tecnici e strutture di archiviazione, data center e infrastruttura cloud sicura e performante, fanno della Marno srl una solida ed affidabile realtà nel panorama dei servizi di digitalizzazione in Italia.

La società Marno srl è stata costituita nel 1991, ha capitale sociale di 1.500.000 euro interamente versato e la sua compagine societaria è costituita da lavoratori che a vario titolo operano nell'azienda. Svolge in proprio tutte le funzioni di sviluppo e manutenzione sia dei processi che dei prodotti, di gestione delle strutture di archiviazione, delle infrastrutture IT e dei servizi di cloud computing.

Le gestioni documentali di cui principalmente si occupa la Marno srl comprendono la dematerializzazione massiva e certificata di documenti provenienti dai settori più diversi, l’archiviazione in condizioni di sicurezza della documentazione cartacea originale, la conservazione a norma dei documenti elettronici. Nell’ambito delle gestioni documentali di cui si occupa fornisce anche avanzate soluzioni web insieme alle piattaforme e all'infrastruttura IT che le supportano in qualità di Cloud Service Qualificato.

Politica per la qualità

La Marno srl persegue costantemente la piena soddisfazione dei propri clienti fornendo loro, in condizioni di massima sicurezza, servizi e prodotti con elevato valore aggiunto ed in linea con le specifiche, garantendo la tutela della salute della sicurezza e del benessere dei lavoratori unitamente al monitoraggio delle performance ambientali aziendali.

Marno srl è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle problematiche ambientali, unitamente al coinvolgimento di tutti gli attori ed eventuali stakeholder coinvolti nell’ambito della salute e sicurezza, costituiscano fattore essenziale per rafforzare lo sviluppo dell’azienda.

In relazione agli intenti sopra indicati, è stato disposto l’integrazione dell’attuale Sistema Qualità e Ambiente aziendale, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, con i requisiti della norma ISO 45001:2018 e le linee guida UNI Inail come documento di indirizzo alla progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

La triplice certificazione “Qualità, Ambiente e Sicurezza” ha costituito la base sulla quale sono state cablate ulteriori certificazioni a garanzia della resa del servizio sia in ordine alla qualità che alla continuità, alla sicurezza sotto tutti i punti di vista fino a garantirne il massimo rispetto della privacy. Sono state quindi conseguite le certificazioni ISO 27001:2017 con le estensioni alle ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019, la ISO 22301:2019 e la ISO 20000-1:2018.

Quale ulteriore elemento distintivo, nelle possibili configurazioni che può assumere un erogatore di servizi per la Pubblica Amministrazione, Marno srl ha scelto di qualificare le proprie piattaforme quali Cloud Service Provider (CSP) garantendo ai propri utenti una certezza della continuità del servizio suffragata dalla triangolazione delle informazioni sincronizzate in tempo reale su siti diversi ed il cui delivery è gestito da un tool (Round-Robin) in grado di evadere la richiesta dal sito che ne ha la disponibilità. Su questa piattaforma sono stati accreditati su ACN una serie di servizi (SaaS) di cui la PA potrà fruirne con la certezza di beneficiare di un prodotto validato e affidabile nel tempo in quanto sottoposto annualmente ad audit di parte terza.


  • La politica integrata si sviluppa nei seguenti item:

    1. Gestione degli accessi alle informazioni e ai servizi cloud (System Access Control)
    a) controllare l'accesso alle informazioni;
    b) impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi d'informazione;
    c) accertare la protezione dei servizi in rete;
    d) impedire l'accesso non autorizzato;
    e) rilevare le attività non autorizzate;
    f) accertarsi sulla sicurezza delle informazioni quando sono utilizzate le postazioni mobili;
    g) no multi-tenancy;
    h) isolamento dei servizi SaaS con accessi separati.

    2. Definire e mantenere i Sistemi (System Development and Maintenance)
    a) accertare che la sicurezza sia stata costruita all'interno delle operazioni di sistema;
    b) impedire la perdita, la modifica o il cattivo utilizzo dei dati dell'utente all'interno dei sistemi di applicazione;
    c) proteggere riservatezza, autenticità e l'integrità delle informazioni;
    d) accertarsi che le attività di progetto e supporto alle attività siano condotte in modo sicuro;
    e) mantenere la sicurezza del software e dei dati di sistema.

    3. Sicurezza Fisica ed Ambientale (Physical and Environmental Security 27002:2013)
    a) impedire l'accesso, il danneggiamento e l'interferenza dei non autorizzati all'interno del flusso delle informazioni del business;
    b) impedire perdita, danni o l'assetto del sistema e la interruzione delle attività economiche;
    c) impedire la manomissione o il furto delle informazioni.

    4. Conformità (Compliance)
    a) evitare il non rispetto delle leggi civili, penali e di qualsiasi requisito di sicurezza;
    b) elevare l'efficacia e minimizzare l'interferenza da/per il processo di verifica del sistema.

    5. Sicurezza del personale (Personnel Security & SSL)
    a) Ridurre i rischi di errore, di furto, di frode o di abuso da parte degli operatori;
    b) accertarsi che gli utenti siano informati delle possibili minacce e preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni e siano convinti e consapevoli di sostenere la politica della società sulla sicurezza nel corso del loro lavoro normale;
    c) massimo coinvolgimento del management fin dalla definizione dei requisiti contrattuali;
    d) massima attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

    6. Organizzazione per la Sicurezza delle informazioni (Security Organization)
    a) controllare la sicurezza delle informazioni in seno all'azienda;
    b) mantenere la sicurezza e la facilità dei processi organizzativi delle informazioni anche quando accedono le terze parti;
    c) monitorare la sicurezza delle informazioni quando la responsabilità dell'elaborazione dell'informazione è stata conferita in outsourcing.

    7. Individuazione dei vari asset e loro controllo (Asset Classification and Control)
    a) occorre mantenere la protezione dell'assetto organizzativo e garantire che l'assetto delle informazioni riceva un appropriato livello di protezione;
    b) ottimizzare la composizione degli asset al fine di minimizzare l'utilizzo delle risorse energetiche necessarie al loro funzionamento.

    8. Gestione dei computer e delle reti informatiche (Computer & Network Management)
    a) accertarsi del corretto funzionamento e facilità di elaborazione dell'informazione;
    b) minimizzare il rischio di guasti dei sistemi;
    c) proteggere l'integrità dei software e delle informazioni;
    d) mantenere l'integrità e la validità dei processi di elaborazione dell'informazione e della comunicazione;
    e) garantire la salvaguardia delle informazioni in rete e la protezione delle infrastrutture a supporto;
    f) prevenire danni ai beni e le interruzioni alle attività economiche;
    g) impedire perdita, modifica o abuso delle informazioni scambiate fra le organizzazioni;
    h) ottimizzare i parametri di Disaster Recovery
    Occorre mantenere la protezione dell'assetto organizzativo e garantire che l'assetto delle informazioni riceva un appropriato livello di protezione.

    9. Creare consapevolezza nel personale (make people's awareness)
    Occorre fornire le direttive di gestione ed il supporto per le informazioni in merito ai requisiti del servizio e, conseguentemente, alla sicurezza delle informazioni e della continuità del servizio; l’obiettivo è quello di una continua ridefinizione di alcuni parametri del servizio anche in funzione dei risultati ottenuti o nell’ottica di poterne ottenere altri senza l’aggravio di nessun onere da parte della committenza.

    10. Gestione e controllo degli aspetti ambientali (management and control environmental aspects)
    Occorre Controllare periodicamente e in modo sistematico le proprie prestazioni ambientali ponendo particolare attenzione a quelle inerenti agli aspetti ambientali significativi.

    11. Gestione dei servizi erogati anche con riferimento ai servizi in cloud
    Il Sistema di gestione per la Qualità del servizio si articola secondo una serie di item così come di seguito approcciati:
    a) promuove, in ogni aspetto di ogni singolo processo, l’adozione dei principi e/o acquisizione di certificazioni di conformità agli standard internazionali di riferimento;
    b) in merito alla Business Continuity si impegna a mantenere e ad estendere nel tempo il perimetro del proprio BCMS per rispondere alle mutevoli esigenze di business e ad includere tutti i servizi che andrà a definire;
    c) a fronte dell’implementazione di nuove strutture hw & sw e della disponibilità di connessioni fino a 100Mb assicura l’adozione e il mantenimento di sistemi di sincronizzazione di dati e servizi le cui modalità di erogazione vadano al di la dei requisiti minimi di un DR;
    d) stabilisce obiettivi e strategie per assicurare la continuità dei servizi critici, garantendo adeguate risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche in presenza di cambiamenti che interessino direttamente l'erogazione dei servizi;
    e) definisce un processo di comunicazione cui attenersi al verificarsi di un evento di crisi sia internamente che verso tutti gli stakeholder;
    f) si impegna a: i) sviluppare programmi di sensibilizzazione per fornire adeguata formazione circa le modalità di gestione di uno stato di crisi, ii) creare consapevolezza aziendale, iii) migliorare le competenze aziendali per sviluppare e mantenere il BCMS.

    12. Per la programmazione ambientale
    Definire e pianificare gli obiettivi di miglioramento ambientale e della sicurezza per la gestione degli aspetti e delle attività significative.

    13. Per la Conservazione a Norma
    Pianificare seminari e work shop per i propri clienti per introdurre questo tipo di conservazione per documenti digitali sia nativi che dematerializzati al fine di rendere il servizio di esposizione estremamente più efficace rispetto a quello attuale.

Certificazioni ed accreditamenti

Conservatore

Marno srl è in possesso dei requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione necessari per l'erogazione di servizi di conservazione per conto della P.A.

CSP Qualificato

Qualificazione ACN come Cloud Service Provider per la pubblica amministrazione.

ISO 9001
ISO 9001
ISO 9001

ISO 9001

Progettazione ed erogazione, in ambito sanitario, dei seguenti servizi: archiviazione e gestione elettronica documenti, rilevazione, elaborazione ed analisi statistica dei dati.

ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001

Servizio di archiviazione conto terzi e gestioni documentali in genere, trattamento dati e conservazione documenti informatici.

ISO 20000
ISO 20000

ISO 20000

Erogazione servizi di: archiviazione e gestione, in ambito sanitario, di documenti elettronici e cartacei, rilevazione, lavorazione ed analisi dei dati.

ISO 22301
ISO 22301

ISO 22301

Business Continuity Management Systems - Continuità operativa per i servizi erogati

ISO 27001
ISO 27001

ISO 27001

Progettazione ed erogazione in ambito sanitario dei servizi di archiviazione e gestione elettronica dei documenti, rilevazione, elaborazione ed analisi statistica dei dati. Conservazione a norma.

ISO 27017
ISO 27017

ISO 27017

Estensione della certificazione ISO 27001 riguardo alla sicurezza dei servizi Cloud.

ISO 27018
ISO 27018

ISO 27018

Estensione della certificazione ISO 27001 riguardo alla sicurezza delle informazioni trattate.

ISO 45001
ISO 45001

ISO 45001

Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

ISO 37001

ISO 37001

Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

CERTIFICAZIONE PROCESSO

Certificazione del proesso di dematerializzazione massiva delle ricette farmaceutiche

Statuto

La presente versione dello statuto è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 18/12/2012 e modificata ai punti 2.1 e 6.1 dall’Assemblea Straordinaria del 27/05/2014.


Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata: "Marno s.r.l.".

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:
- gestioni documentali ed il trattamento dati (archiviazione in originale di documentazione, archiviazione elettronica e lettura ottica, creazione di banche dati ed elaborazioni connesse, rilevazioni di informazioni, ricerche di mercato e di opinione, sistemazione statistica dei dati e loro valutazione e divulgazione);
- conservazione documenti informatici e certificazione firma digitale;
- sviluppo e fornitura di soluzioni e tecnologie informatiche (software, applicazioni web, servizi di hosting, hardware);
- servizi di stampa digitale, postalizzazione, recapito documenti;
- editoria e commercio elettronici;
- gestioni integrate dei tributi e delle altre entrate degli enti locali (attività di liquidazione, accertamento e riscossione) e servizi correlati;
- servizi diversi conto terzi;
- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzata al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, nè abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività.

2.2 Le forniture ed i servizi della Società sono rivolti a soggetti, organizzazioni o enti sia pubblici che privati.

2.3 La società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che sarà ritenuta necessarie e utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società, enti, consorzi sia nazionali che esteri entro i limiti fissati dall’art. 2361 del c.c.; nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi.

  • Articolo 3 - Sede

    3.1 La società ha sede nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in frazione Castelnuovo della Misericordia, via Traversa Livornese, al civico numero 16.

    3.2 La società potrà istituire, ed eventualmente sopprimere, sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia che all’Estero, potrà esercitare la propria attività sia in Italia che all’Estero.

    Articolo 4 - Durata

    La durata della società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea dei soci.

    Articolo 5 - Capitale

    5.1 Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila e centesimi 00), diviso ai sensi dell’art 2474 Codice Civile in quote di euro 1,00 (uno)

    5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

    5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio.

    5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

    Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

    6.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salva preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze, in mancanza della quale il trasferimento delle quote non avrà efficacia nei confronti della società medesima.

    6.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

    6.3 Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

    6.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all' atto dell' esercizio della prelazione loro spettante.

    6.5 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

    Articolo 7 - Morte del socio

    Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

    Articolo 8 - Recesso

    8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle decisioni riguardanti:

    a) il cambiamento dell'oggetto della società;
    b) la trasformazione della società;
    c) la fusione e la scissione della società;
    d) la revoca dello stato di liquidazione;
    e) il trasferimento della sede della società all'Estero;
    f) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate al punto 8.1;
    g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
    h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
    i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
    Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497 quater c.c.. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, secondo comma c.c.
    8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

    Articolo 9 - Esclusione

    Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

    Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

    10.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

    10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

    Articolo 11 - Unico socio

    1.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell' articolo 2470 c.c.

    11.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.

    11.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

    Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

    La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

    Articolo 13 - Amministratori

    13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
    a) da un amministratore unico;
    b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, la cui precisa determinazione è riservata all’Assemblea;
    c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
    Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

    13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

    13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

    Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

    14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

    14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

    14.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

    Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

    15.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, i soci possono nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato stabilendone contestualmente le rispettive funzioni; se non diversamente stabilito il Presidente ha il compito di convocare le sedute, dirigerne lo svolgimento e redigerne gli atti relativi, l’Amministratore Delegato quello di dare esecuzione alle decisioni degli organi aziendali e di attuarne le strategie; le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono anche essere riunite in unica persona.

    15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

    15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

    15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

    15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

    Articolo 16 - Adunanze del consiglio di amministrazione

    16.1 In caso di decisione del Presidente o di richiesta di due amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

    16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l' ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

    16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito, anche tramite posta elettronica o per posta elettronica certificata, a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’ adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

    16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano.

    16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di vigilanza se nominato.

    16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
    16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

    16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

    16.9 Il segretario potrà essere scelto anche al di fuori del consiglio di amministrazione.

    Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

    17.1 L' organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

    17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

    17.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da tre membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

    17.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell' atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

    17.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

    17.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

    Articolo 18 - Rappresentanza

    18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

    18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato se nominati, congiuntamente o disgiuntamente, così come stabilito in sede di nomina.

    18.3 La rappresentanza della società può spettare anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

    Articolo 19 - Compensi degli amministratori

    19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

    19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un' indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un' indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

    19.3 In caso di nomina del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, dell’Amministratore Delegato, di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dai soci al momento della nomina.

    Articolo 20 - Organo di vigilanza

    20.1 La società può nominare il sindaco unico o il collegio sindacale; può anche nominare il revisore contabile.

    20.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 c.c., la nomina dell’organo di vigilanza è obbligatoria.

    20.2 Qualora la nomina dell’organo di vigilanza non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

    20.3 Se la società adotta il Codice Etico, spetta all’organo di vigilanza verificarne l’attuazione.

    Articolo 21 - Composizione e durata dell’organo di vigilanza

    21.1 Nel caso di obbligatorietà della nomina, l’organo di vigilanza è costituito o da sindaco unico o da collegio sindacale. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

    21.2 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

    21.3 L’organo di vigilanza è nominato dai soci. Resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

    21.4 I sindaci sono rieleggibili.

    21.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

    Articolo 22 - Cause di ineleggibilità e di decadenza dell’organo di vigilanza

    22.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall' ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 2399 c.c.

    22.2 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

    Articolo 23 - Cessazione dalla carica dell’organo di vigilanza

    23.1 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l' interessato.

    23.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l' integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell' organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

    Articolo 24 - Competenze e doveri dell’organo di vigilanza

    24.1 L’organo di vigilanza ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società ai sensi dell’art 2409- bis 2° comma c.c.

    24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

    24.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

    24.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

    24.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

    Articolo 25 - Revisore contabile

    25.1 Qualora, in alternativa al sindaco o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

    25.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

    Articolo 26 - Decisioni dei soci

    26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

    26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
    a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
    b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
    c) la nomina dell’organo di vigilanza (sindaco unico, i sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore);
    d) le modificazioni dello statuto;
    e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
    f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

    Articolo 27 - Diritto di voto

    27.1 Possono partecipare all'assemblea i soci con diritto di voto.

    27.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

    27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

    Articolo 28 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

    28.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

    28.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 33.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

    28.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

    Articolo 29 - Assemblea

    29.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 26.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

    29.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall’organo di vigilanza, se nominato, o anche da un socio.

    29.3 L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci. In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata “a mano”, nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, rispettivamente al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

    29.4 Anche in mancanza di formale convocazione l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di vigilanza, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o l’organo di vigilanza, se nominato, non partecipano personalmente all' assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

    Articolo 30 - Svolgimento dell' assemblea

    30.1 L' assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall' amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l' assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

    30.2 Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

    30.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
    a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
    b) che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    e) che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 29 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.
    In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

    Articolo 31 - Deleghe

    31.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

    31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

    31.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

    31.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

    Articolo 32 - Verbale dell' assemblea

    32.1 Le deliberazioni dell' assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

    32.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

    32.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

    Articolo 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

    33.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 26.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

    33.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

    33.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

    33.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

    33.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

    33.6 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

    Articolo 34 - Bilancio e utili

    34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

    34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

    Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

    35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
    a) per il decorso del termine;
    b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
    c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
    d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 - ter c.c.;
    e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
    f) per deliberazione dell'assemblea;
    g) per le altre cause previste dalla legge.

    35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

    35.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
    a) il numero dei liquidatori;
    b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
    c) a chi spetta la rappresentanza della società;
    d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
    e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

    Articolo 36 - Clausola compromissoria

    36.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominato dal Presidente del Tribunale del Tribunale del luogo dove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

    36.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

    36.3 Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

    36.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

    36.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

    36.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

    36.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

    36.8 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie

Codice Etico

La presente versione del codice etico è stata approvata dall’Assemblea dei soci del 25/11/2022.


1. Presentazione

Per la Marno srl, che opera nelle gestioni documentali e nel trattamento dati, è fondamentale la reputazione di azienda responsabile ed affidabile, pertanto con l’adozione del presente Codice Etico vuole improntare e vincolare la propria condotta a principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità.

Il Codice Etico è vincolante, senza alcuna eccezione, per tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Marno srl: organi societari, dipendenti a qualsiasi livello, collaboratori esterni; analoghi principi ispirano e regolano anche eventuali partecipazioni societarie di Marno srl ed i rapporti di partenariato con altre aziende.

Marno srl si vincola al rispetto del presente Codice Etico in tutti i suoi atti e comportamenti, interni o rivolti al mondo esterno ed in caso di sua accertata violazione si impegna ad adottare adeguate misure sanzionatorie; l’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Codice Etico della Marno srl, che è formulato avendo anche a riferimento quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 e s.m.i. in tema di responsabilità amministrativa delle società, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 25 novembre 2022.

2. Principi generali

La Marno srl, la cui compagine societaria è costituita da persone che a diverso titolo operano nell’azienda stessa, nella pianificazione e svolgimento delle sue attività e nei progetti che sviluppa, deve tendere ad accrescere il valore economico dell’azienda ed il patrimonio delle sue conoscenze, a migliorare la sicurezza, la qualità e produttività dei processi, ad elevare lo standard qualitativo dei servizi e dei prodotti forniti e la loro economicità.

La Marno srl opera altresì per garantire l'integrità fisica e morale dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori, partner aziendali e consulenti esterni, e per realizzare condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, delle convinzioni e delle opinioni personali, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Gli organi societari della Marno srl, i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa, sono tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le normative vigenti, in particolare le norme di diritto societario, la disciplina delle scritture contabili e del bilancio, le norme sulla tutela dei dati personali, della salute e dell’igiene e sicurezza sul lavoro.

  • Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine dell’azienda; i comportamenti di quanti operano in nome e per conto di Marno srl, devono conformarsi ai principi generali riassunti di seguito:
    - imparzialità, ovvero i comportamenti di quanti operano in nome e per conto di Marno srl devono risultare equanimi, non viziati da favoritismi di sorta, non risultare discriminatori in ragione del sesso, razza, religione, opinioni politiche, handicap fisici;
    - onestà, ovvero che quanti operano in nome e per conto di Marno srl abbiano consapevolezza del significato etico delle proprie azioni, non perseguano l’utile personale o aziendale a discapito della legalità, non vengano comunque procurati vantaggi illeciti ai singoli ed all’azienda stessa;
    - tutela e valorizzazione della persona, ovvero rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali gli operatori e i loro comportamenti improntati a rispetto reciproco e cooperazione;
    - diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
    - trasparenza, ovvero l’operato di ciascuno deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuale in tutti i passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili; Marno srl ritiene necessario pertanto che ad ogni funzione aziendale corrisponda un incarico formale e scritto e non saranno ammesse figure di fatto che non consentono di comprendere esattamente “chi fa che cosa” e di ricostruire le azioni di ciascuno;
    - riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque informazione aziendale (gestionale ed economica, personale dipendente, tecnologie e soluzioni organizzative, processi di lavorazione, specifiche dei prodotti forniti) nel rispetto di tutte le norme vigenti in tema di privacy; il divieto è esteso al complesso di informazioni, in specie quelle sensibili, che la Marno srl rileva, elabora ed analizza nell’ambito dei servizi che fornisce;
    - tutela della salute, ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all’igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
    - tutela dell’ambiente, ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell’educazione ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento;
    - lealtà, ovvero coerenza dei comportamenti rispetto agli impegni presi e tutela del valore della concorrenza astenendosi da comportamenti collusivi e predatori;
    - responsabilità, ovvero consapevolezza dell’influenza, anche se minima, che le attività dell’azienda ed i suoi adempimenti, a cominciare da quelli fiscali, hanno sul benessere della collettività e dell’importanza dell’accettazione sociale dell’azienda da parte della comunità in cui opera.

    E’ compito preminente della Marno srl incentivare l’osservanza dei principi sopra richiamati e punirne l’eventuale inottemperanza, nella convinzione che comportamenti non etici compromettono i rapporti interni ed esterni e la buona reputazione dell’azienda che è un bene immateriale essenziale.

    3. Fondamentali sui rapporti interni ed esterni

    Marno srl crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia piena e consapevole, promuove la parità di informazione e tutela l’interesse proprio e dei soci rispetto ad eventuali azioni intentate da soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.

    I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto, all’assenza di discriminazioni razziali, etniche, sessuali, religiose ed ideologiche.

    Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di posizioni, l’autorità deve essere esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitandone ogni abuso; in particolare, va evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia di dipendenti e collaboratori, e le scelte di organizzazione del lavoro devono sempre salvaguardare il valore dei singoli apporti.

    E’ fondamentale impegno della Marno srl la salvaguardia dei basilari diritti dei lavoratori: in primo luogo che a tutti i lavoratori sia garantito un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità, senza discriminazione alcuna; in secondo luogo che sia tutelata l'integrità morale dei dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, salvaguardando i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

    Nei rapporti di affari Marno srl si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato; a maggior ragione pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, pressioni e sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

    Omaggi, regali, ospitalità, o altri benefici non possono essere accettati od offerti; il valore degli omaggi che la Marno srl elargisce ai clienti in occasione delle festività natalizie non deve in ogni caso superare il costo unitario di cinquanta euro; l’Amministratore o il dipendente che riceva omaggi non consentiti dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detti omaggi.

    Marno srl opera per la soddisfazione finale del cliente, perlopiù costituito dalla Pubblica Amministrazione, da cui è direttamente dipendente in ragione del corrispettivo che deve percepire ma anche il proprio diritto di accesso al mercato; ciò in quanto, operando nel settore degli appalti pubblici, la Marno srl ottiene la certificazione del proprio volume di attività da parte del committente, che attestandone la buona esecuzione, consente ad essa di partecipare a successive procedure concorsuali.

    Marno srl si astiene da atti finalizzati alla turbativa delle procedure concorsuali; rispetta le regole del mercato e per questo si astiene da pratiche e comportamenti non solo illeciti, ma anche ingannevoli, abusivi e collusivi o che comunque possano alterare la competizione con i concorrenti aldilà della efficacia e convenienza delle soluzioni offerte, professionalità e competenza.

    Gli Amministratori della Marno srl e quanti operano in suo nome devono agire nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in modo conforme alla legge e all’etica e devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati di corruzione nelle sue varie forme, concussione, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico, indebite percezioni di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, ecc.).

    Ai fornitori, appaltatori, partner commerciali, consulenti esterni è notificato il presente codice etico per renderli edotti dei principi generali e delle direttrici ai quali l’attività della Marno srl s’ispira e che essa pone alla base dei propri rapporti.

    La Marno srl favorisce il dialogo con le organizzazioni sindacali, ponendosi nei loro riguardi con disponibilità' e spirito di collaborazione, nella certezza che il confronto improntato ai principi di lealtà, trasparenza ed equilibrio, sia la modalità più efficace per rapportarsi con le istanze dei lavoratori.

    Nei rapporti con i partiti politici e qualsiasi altra forma organizzata della politica a qualsiasi livello, la Marno srl conserva assoluta neutralità e non eroga a loro vantaggio, in nessuna circostanza, contributo alcuno.

    La Marno srl si astiene dall’assumere iniziative che possano costituire direttamente o indirettamente forme di pressione o favori indebiti nei confronti di organizzazioni politiche o sindacali e di loro esponenti.

    L’adesione a richieste di contributi e sponsorizzazioni provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro a carattere locale, può aver luogo limitatamente ad importi unitari inferiori a 1.500 (millecinquecento) euro e per finalità benefiche, culturali e sociali; l’adesione a borse di studio o premialità analoghe connesse ai processi formativi presso istituzioni scolastiche del territorio aventi carattere tecnico-scientifico può aver luogo anche per importi significativi comunque decisi dall’Assemblea dei Soci.

    La comunicazione di Marno srl verso l’esterno a riguardo delle proprie attività, prodotti e servizi, deve essere veritiera ed improntata al rispetto delle leggi, avendo cura di salvaguardare le informazioni che implicano segreti tecnici e commerciali.

    4. Regole di condotta

    Il dipendente è tenuto al rispetto dei beni aziendali (infrastrutture, apparecchiature, materiali, procedure informatiche, ecc.) ed a segnalare tempestivamente eventuali usi difformi fatti da altri; il dipendente è tenuto ad utilizzare diligentemente le dotazioni dell’azienda ed esclusivamente per l’espletamento delle mansioni lavorative a cui è preposto; devono essere evitati utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzioni di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse della Marno srl; in particolare le risorse hardware e software devono essere utilizzate rispettando le regole procedurali ed operative stabilite dagli organi tecnici della Marno srl; l’utilizzo di software non conforme, non autorizzato o illegale è assolutamente vietato.

    La Marno srl opera in conformità a sistemi di qualità e sicurezza (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301), conseguentemente tutte le procedure riguardanti il funzionamento dell’organizzazione ed i processi di gestione documentale e trattamento dati devono rispettare adempimenti codificati ed aderire ad un complesso di regole e formalismi; trasgressioni a quanto stabilito comportano dunque nocumento all’azienda in quanto procurano danni in termini di qualità e sicurezza; i dipendenti che risultassero responsabili sono sottoposti ai conseguenti provvedimenti disciplinari.

    La Marno srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso; tutte le informazioni, conoscenze, dati acquisiti o elaborati dai dipendenti, collaboratori e consulenti, durante il proprio lavoro appartengono a Marno srl e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate al di fuori delle previste procedure aziendali; alle informazioni trattate dalla Marno srl, siano esse in forma analogica o elettronica, possono accedere tramite le procedure aziendali solamente le persone espressamente autorizzate.

    Nell’ambito dei processi di trattamento documentale e di rilevazione ed elaborazione dei dati i dipendenti della Marno srl possono, inevitabilmente, avere diretta conoscenza di informazioni personali e di natura sensibile che la Marno srl stessa ha garantito di tutelare massimamente; il venire meno da parte del dipendente dei propri doveri di riservatezza nei riguardi di tali informazioni, specificatamente sottoscritti, ne compromettono il rapporto fiduciario con l’azienda in modo risolutivo, oltre all’eventuale avvio di azioni nelle sedi giudiziarie competenti.

    Marno srl si impegna alla tutela della privacy dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, a non comunicare all'esterno, salvo i casi previsti dalla legge.

    Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse, ogni attività degli organi aziendali e dei dipendenti, collaboratori e consulenti, deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell’interesse della Marno srl e in modo lecito, trasparente e corretto; è vietato svolgere attività, a qualunque titolo, a favore della concorrenza; più in generale, stante il rapporto di fiducia tra Marno srl e coloro che operano per essa, devono evitarsi situazioni che possano contrapporre un interesse personale a quelli dell’azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse di Marno srl.

    5. Attuazione

    Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet aziendale (www.marnonet.it) e copia ne è consegnata a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti, partner commerciali con i quali la Marno srl ha rapporti al momento della sua approvazione. Il documento viene illustrato all’atto dell’assunzione di ciascun dipendente ed è riportato nella relativa compilazione della DUE DILIGENCE.

    Ai sensi dell’art. 20, punto 20.3, dello Statuto della Marno srl, la verifica dell’attuazione del presente Codice Etico spetta all’Organo Direttivo ed è ad esso che deve essere segnalata qualunque inosservanza.

    L’assemblea dei soci della Marno srl istituisce la Funzione “responsabile per la prevenzione della corruzione” provvedendo alla relativa nomina.

    I dipendenti, collaboratori e consulenti esterni sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico sotto tutti gli aspetti, l’osservanza delle sue norme costituisce parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106 del c.c.; la violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce pertanto inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi, l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dal vigente CCNL, la risoluzione del rapporto, il risarcimento del danno.

    Le sanzioni verso terzi che intrattengono rapporti contrattuali con Marno srl, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono costituite dalla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

    In caso di violazione del presente Codice Etico per responsabilità di organi societari, dipendenti a qualsiasi livello, collaboratori e consulenti esterni, nonché fornitori, appaltatori, partner commerciali, della quale vi sia conoscenza da parte dell’Organo Direttivo o comunque questi ne abbia in qualunque modo evidenza, questi informa tempestivamente gli Amministratori o l’Assemblea dei Soci che prenderanno i provvedimenti del caso nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti.

Anticorruzione

La presente versione delle politiche anticorruzione è stata approvata il 16/09/2021.


Marno srl è una delle principali aziende italiane specializzate nella fornitura di servizi di archiviazione conto terzi e gestioni documentali in genere e nel trattamento dati e la relativa conservazione dei documenti informatici.

Marno srl è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati. In tal senso, l’azienda, avverte pienamente l’impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

  • In applicazione di tale impegno, la Direzione aziendale ha determinato che la Politica per la Prevenzione della Corruzione sia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
    - rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese l’azienda si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo aziendale;
    - divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;
    - identificazione, nell’ambito delle attività svolte da Marno srl, delle aree di rischio potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
    - messa a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione;
    - impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in alcun modo coinvolto in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati;
    - attività di sensibilizzazione presso i fornitori ed i collaboratori affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con quelle aziendali;
    - sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
    - previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni;
    - presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità e indipendenza;
    - impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

    La direzione aziendale ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Anticorruzione consista nella piena implementazione di un Codice Etico che rappresenta la base etica aziendale e detta le regole di comportamento e di segnalazione del personale.

Contatti

Marno srl ha sede legale ed impianti di immagazzinamento in Toscana, nel comune di Rosignano Marittimo, provincia di livorno. Ha inoltre sedi in Sardegna ed in Basilicata.

Sede Legale

Indirizzo:

Via Traversa Livornese 16, Castelnuovo della Misericordia,
Rosignano Marittimo - 57016 - Livorno

Sede Operativa

"Le Morelline", magazzini documentali ad alta sicurezza, disater recovery.

Indirizzo:

Zona Industriale "Le Morelline", Località La Sala 157, Rosignano Marittimo - 57016 - Livorno

Sede Operativa

Sede operativa di Cagliari, magazzini documentali ad alta sicurezza, Cloud Service Provider (CSP).

Indirizzo:

Strada Provinciale 65- Raccordo Strada Statale 131 km 11,800, c/o Centro Commerciale "Mirella 2", Sestu - 09028 - Cagliari

Sede Operativa

Sede Operativa di Tito Scalo (Potenza), digitalizzazione massiva.

Indirizzo:

Via Enrico de Nicola n. 6 (già Contrada Serra), Tito Scalo - 85050 - Potenza